martedì 18 marzo 2014

Corte di Giustizia Europea in tema di detraibilità IVA



Sembra interessante riportare alcune recenti pronunce della Corte UE in tema di detraibilità IVA concernenti soggetti che non hanno ancora, di fatto, perfezionato la loro posizione IVA internazionale, posto che trattasi di casi assai frequenti nella pratica.
La Corte di Giustizia, con la sentenza 13 febbraio 2014, causa C-18/13, ha affermato che la detrazione dell’IVA non può essere negata solo perché l’operazione è stata effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura.
L’indetraibilità, infatti, presuppone che l’operazione abbia natura fraudolenta e che il destinatario dei beni/servizi sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, con l’acquisto, a un’evasione.
Nel caso esaminato, a fronte di prestazioni effettivamente rese, le Autorità fiscali hanno constatato che il fornitore che ha emesso le fatture non disponeva né del personale, né delle risorse necessarie per effettuare le prestazioni oggetto di fatturazione.
L’analisi della questione da parte della Corte europea parte dalla considerazione che il diritto di detrazione costituisce parte integrante del meccanismo di funzionamento dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetta a limitazioni diverse da quelle previste dalla normativa, potendo esercitarsi – in via immediata – per tutti gli acquisti effettuati in funzione di operazioni che, a valle, siano soggette all’imposta.
Al fine, tuttavia, di contrastare i fenomeni di evasione e di elusione, la giurisprudenza comunitaria ha più volte sostenuto che è compito delle Autorità fiscali e dei giudici nazionali negare la detrazione ove sia dimostrato, in base a elementi oggettivi, che tale diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente.
Questa circostanza, secondo la Corte UE, ricorre non solo quando l’evasione è compiuta dallo stesso cessionario/committente, ma anche quando quest’ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto, avrebbe partecipato a una frode realizzata dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena delle operazioni; in tali ipotesi, è irrilevante il fatto che il cessionario/committente tragga vantaggio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito delle operazioni effettuate a valle (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, causa C-285/11).
In definitiva, la sentenza conclude affermando che il diritto di detrazione non può essere, di per sé, precluso per il semplice fatto che la fattura non sia stata emessa dal soggetto che ha effettuato la prestazione e che spetta, pertanto, al giudice nazionale verificare, allo stesso tempo, che l’operazione abbia natura fraudolenta e che il destinatario dei servizi sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione.
È interessante osservare che la detrazione è stata ammessa anche nel caso opposto a quello esaminato, cioè quando la fattura è stata intestata a un soggetto diverso da quello al quale sono risultati imputabili gli acquisti.
La Corte di Giustizia, con la sentenza 1° marzo 2012, causa C-280/10, ha infatti stabilito che la società può esercitare la detrazione anche se la fattura è stata emessa nei confronti dei futuri soci.
Le considerazioni svolte dai giudici comunitari sono pertinenti anche rispetto al caso precedentemente esposto, relativo alla citata causa C-18/13.
Il diritto in esame presuppone il possesso di una fattura, il cui contenuto è previsto dall’art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale nel documento devono essere riportati, tra gli altri, la data della sua emissione, nonché il nome e l’indirizzo completo del fornitore e del cliente.
Il principio di neutralità dell’IVA esige, tuttavia, che la detraibilità dell’imposta sia riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali sono stati omessi dalle controparti. Laddove, dunque, le condizioni sostanziali, riguardanti l’inerenza dell’acquisto rispetto all’attività d’impresa, siano soddisfatte – come accaduto nel caso in questione – la detrazione è comunque ammessa. In pratica, l’impossibilità, per la società, di esercitare il diritto alla detrazione è dovuta a un obbligo puramente formale, dal momento che la società stessa, alla data di emissione della fattura, non era ancora registrata né identificata ai fini dell’IVA e che la fattura è stata pertanto intestata ai soci.
Per quanto, in conclusione, appaia sempre consigliabile evitare di effettuare operazioni IVA (attive e/o passive) fino a che non si sia regolarmente perfezionato l’iter burocratico richiesto dalle vigenti normative dei singoli Stati, queste pronunce sono di conforto per tutti coloro i quali agiscano comunque “in buona fede”, ossia non si rendano, nella sostanza, né autori e né complici di alcun tipo di frode fiscale.

Datagate all’italiana: il Fisco spia i conti correnti bancari



L’articolo 11 del Decreto Legge 201/2011 prevede che gli operatori finanziari siano tenuti a comunicare con cadenza annuale le movimentazioni intrattenute con i loro clienti al Fisco, tramite il SID (Sistema di Interscambio dei Dati), sigla che ricorda “sinistramente” il vecchio SISDE, ora diventato SIN.
Il 31 ottobre 2013, gli operatori finanziari dovevano comunicare i rapporti relativi all’anno 2011; mentre, entro la scadenza del 31 marzo 2014, comunicheranno quelli relativi all’anno 2012. A regime, le comunicazioni andranno effettuate entro il 20 aprile di ogni anno. Oggetto di tali comunicazioni sono tutti i saldi iniziali e finali dei conti correnti, nonché il numero di accessi effettuati presso le cassette di sicurezza e gli importi degli acquisti fatti con carte di credito o carte di debito. Le comunicazioni riguarderanno anche i movimenti sui fondi dei conti esteri “scudati” in Italia dai contribuenti, per i quali, dunque, lo scudo fiscale non ha fornito di fatto alcun riparo.
Nella lotta contro l’evasione, l’Agenzia delle Entrate avrà in mano una potente arma per scoprire posizioni fiscali sospette; salvo, poi, capire in che maniera se ne servirà e come effettivamente agirà.
E quali potrebbero essere le posizioni sospette?
È facile intuire che passeranno sotto la lente d’ingrandimento: prelevamenti e versamenti di elevato importo non giustificati; ingenti spese sostenute, o elevati scostamenti tra saldi iniziali e saldi finali in soggetti che hanno dichiarato un reddito esiguo; conti correnti bancari a secco a fronte di elevati redditi dichiarati dai soggetti “spiati”; e così via.
In teoria, i controlli bancari potevano essere eseguiti anche prima, seppure non immediatamente, liberamente e a insaputa dei contribuenti. Ora, di fatto, le varie posizioni sono subito verificabili: le informazioni relative sono inoltrate al Fisco annualmente, come qualunque altro modello di dichiarazione o bilancio societario, con in più l’elemento novità concernente la possibilità di ricevere ogni dato relativo anche alle movimentazioni bancarie effettuate dai parenti e dai conviventi dei contribuenti (persone fisiche o società) sottoposti ad accertamento. E, giova ripeterlo, senza che detti ultimi soggetti ne siano minimamente a conoscenza.
Una misura sicuramente invasiva ai fini della privacy dei contribuenti, che mette definitivamente fine a qualunque tipologia di segreto bancario.
Ma, per carità, ben venga quella norma in grado di tamponare la piaga dell’evasione, senza la quale, l’Italia – stando ai numeri che il ministero fa circolare – sarebbe un paese ricco, anzi, ricchissimo e praticamente senza debiti.
Seppure, come tutti dicono, la questione evasione è principalmente collegata all’insopportabile e spaventosa pressione fiscale esistente, riteniamo che il fenomeno sia prima di tutto da inquadrare in un contesto storico-sociale di ben altra origine, e resti impossibile da annientare proprio per questa sua matrice: la storia della nostra unità nazionale è recente e, sostanzialmente, continuiamo a essere un popolo scarsamente pervaso dall’amore per la patria e dallo spirito di fratellanza. L’attuale sistema delle regioni, poi, di certo non aiuta la coesione. Oltre a ciò, è comunque indubbio come le diuturne prove che i contribuenti hanno circa il fatto che i soldi delle loro tasse vengano in gran parte utilizzati per alimentare sprechi e fabbisogni puramente personali dei governanti, contribuiscano in maniera preponderante ad alimentare la convinzione che sia quasi una sorta di diritto quello di cercare di eludere il Fisco in ogni maniera possibile.
Viceversa, pagare imposte e tasse (e pagarle nella misura corretta) è un indiscutibile dovere civico e morale, che deve essere osservato dagli Italiani, così come correttamente avviene nella maggior parte delle altre nazioni degne di definirsi tali. Per cui, plaudiamo a ogni iniziativa seria che possa colpire tutti coloro che agiscono in frode alla legge, sottraendo risorse indispensabili per il nostro paese. Certo, per altro verso, diciamo che non aiuta vedere che c’è chi, pur condannato definitivamente dalla Cassazione, in quanto grande evasore, non solo di fatto non viene punito, ma addirittura, seduto a scranna con la veduta corta d’una spanna, dal pulpito parlamentare tuona contro gli evasori e pretende di impartire pure insegnamenti etici in proposito. Questo, però, è un altro discorso…
Detto tutto ciò, peraltro, nella nostra mente restano svariati dubbi e timori di carattere non tributario con riferimento a questo fiume di informazioni assai riservate che scorre in misura relativamente controllata, percorrendo canali telematici, i quali, oggigiorno, manifestano sempre maggiori falle e bassi livelli di sicurezza.
Viviamo in un mondo in cui le transazioni via Internet sono sempre meno sicure: il progresso della tecnologia dovrebbe aiutare a proteggere i dati, ma per contro acuisce anche le capacità dei ladri di informazioni. Le stesse banche non riescono sempre a proteggere i dati dei loro clienti. Le carte di credito sono soggette a innumerevoli clonazioni. Persino gli speciali e “ultrasicuri” sistemi utilizzati dai servizi segreti dei paesi più all’avanguardia risultano essere preda degli hacker.
E dovrebbe essere sufficiente a tranquillizzarci una dichiarazione governativa circa il fatto che i nostri dati sono assolutamente sicuri da occhi indiscreti e verranno esclusivamente usati per i leciti scopi espressamente prescritti dalla legge?
Francamente, ci pare un po’ poco.
Che Dio ce la mandi buona…

lunedì 17 marzo 2014

Aliquota IVA per l’acqua



L’aliquota IVA per la cessione dell’acqua può variare in modo sostanziale passando dalla misura ridotta del 10%, a quella ordinaria del 22%: a determinarne il livello di tassazione, infatti, non sono tanto le qualità chimiche e microbiologiche del prodotto, ma le modalità con cui questo viene venduto e distribuito.
In pratica, l’acqua di sorgente, imbottigliata e disponibile al supermercato, anche se simile per alcune caratteristiche a quella potabile, sconta l’aliquota ordinaria così come avviene per l’acqua minerale: ad accomunare le due bottiglie ad aliquota piena, il tipo di commercializzazione.
L’imposta al 10% (n. 81 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972) è, infatti, riservata alla cessione di acqua potabile e non potabile, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o società autorizzate) attraverso l’allacciamento alle condotte idriche della rete municipale. Lo sconto, in poche parole, riguarda soltanto il servizio pubblico di distribuzione del bene primario.
Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11/E del 17 gennaio, a una società che vende acqua di sorgente o da tavola, mediante i normali canali di distribuzione.
Leggendo il documento scopriamo che le acque possono essere minerali naturali, destinate al consumo umano, potabili e non. La loro classificazione deriva da precise caratteristiche individuate da norme specifiche.
Fra queste, il DLGS 176/20118, in particolare, ha dato attuazione alla direttiva 2009/54/Ce sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali e contiene un’accurata definizione delle acque minerali naturali (articolo 2) e di sorgente (articolo 20).
Le prime, più sofisticate, si distinguono per la loro purezza, per i componenti oligominerali che possiedono, perché vanno tenute al riparo da possibili inquinamenti, per i loro effetti salutari e per una serie di altre condizioni che devono rimanere costanti alla sorgente. A classificarle, esami di tipo geologico e idrogeologico, organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico, microbiologico e, se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.
Più o meno le stesse analisi per l’acqua di sorgente (o imbottigliata alla fonte), che dagli esami risulta simile all’acqua minerale quanto a purezza.
Ma i due prodotti si allontanano quando entra in ballo la chimica, così come evidenzia l’Agenzia delle Dogane, alla quale le Entrate hanno chiesto un parere.
Per l’acqua di sorgente, infatti, chiariscono le Dogane, sono tollerate, come avviene nel caso dell’acqua potabile, “piccole contaminazioni di origine antropica (solventi clorurati, trieline, metalli pesanti come il cromo) assolutamente proibite in un’acqua minerale naturale e che, se presenti anche a livelli di limiti chimici dell’acqua potabile, farebbero revocare immediatamente lo status di acqua minerale. Tali contaminazioni sono conseguentemente valutate nell’acqua di sorgente mediante la relativa legislazione dell’acqua potabile, che, per limiti e caratteristiche da ricercare è nettamente differente dalla legislazione dell’acqua minerale naturale”.
Ma non basta questa assimilazione per applicare l’IVA ad aliquota ridotta prevista per l’acqua del rubinetto.
Come anticipato, al Fisco interessa il tipo di offerta commerciale che, in questo caso, ricalca quella utilizzata per la vendita delle acque minerali naturali imbottigliate. Come quest’ultime, a esempio, le acque da tavola acquistate in negozio o al supermercato, attraverso procedimenti esclusivamente fisici, per ampliare la scelta del cliente, possono essere gassate o perdere le bollicine. Analoghi, inoltre, precisa la risoluzione, i due prodotti, anche sotto il profilo giuridico amministrativo e per quanto riguarda la regolamentazione relativa al trasporto e ai recipienti che possono essere utilizzati.
Del tutto diverso il criterio su cui si basa la cessione dell’acqua disponibile nelle nostre case.
In questo caso, la cessione risponde all’esigenza di fornire ai cittadini un servizio primario e, per questo, ad aliquota ridotta, così come previsto anche dalla direttiva del Consiglio 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, all’articolo 98.
Non è inoltre pertinente, come indicato dalla ditta interpellante, il riferimento all’IVA applicata per il commercio del gas, sottoposto a criteri fiscali completamente differenti, che prevedono anche il pagamento delle accise.
In ogni caso, l’Agenzia, prendendo atto dell’incertezza interpretativa della disciplina fiscale in materia e della mancanza di chiarimenti ufficiali, ritiene che non debbano essere irrogate sanzioni per l’applicazione dell’Iva al 10% fin qui adottata dalla ditta.
Riteniamo di concordare con il principio di fondo; senonché, pur senza andare in questa sede a ricordare la disastrosa situazione in cui versano gli enti gestori e distributori dell’acqua (e le conseguenze dirette che si hanno sulla qualità e regolarità del servizio), esistono diversi comuni e luoghi in Italia in cui, di fatto, l’acqua potabile non esiste, o è comunque tutt’altro che potabile, o viene razionata in quanto non presente a sufficienza. E i cittadini sono necessariamente costretti a comprare acqua imbottigliata. Per ciò stesso, quell’acqua imbottigliata diventa inevitabilmente bene di primaria necessità e non dovrebbe mai (proprio in ossequio al corretto principio appena ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella sua circolare) scontare l’IBA ad aliquota ordinaria (22%), ma ad aliquota ridotta (10%). Pertanto, mi pare evidente che, o lo Stato riesce a eliminare certe situazioni di gravissima carenza, o l’acqua (sia essa imbottigliata o meno) dovrebbe sempre scontare l’aliquota IVA ridotta.

venerdì 14 marzo 2014

Redditometro: La lettera che nessuno vorrebbe mai ricevere



L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto la lettera con la quale sarà notificato al contribuente l’inizio dell’accertamento redditometrico. Detta comunicazione verrà, entro breve, recapitata ai primi 20mila contribuenti destinati a finire sotto la lente del Fisco.
Ecco il facsimile:
Gentile Contribuente,
la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 22 del Dl 78/2010) si basa su spese certe e su spese collegate al possesso di beni, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e del luogo di residenza (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012).   Sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese che Lei ha sostenuto nel 2009 risultano apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato.   Per questo motivo, come prevede l’art. 32 del DPR n. 600/1973, La invitiamo a presentarsi presso questo ufficio, di persona o tramite un rappresentante.   Il Suo intervento è particolarmente importante per acquisire dati e notizie che possono permettere di chiarire la Sua posizione e, quindi, di non procedere a ulteriori fasi del controllo, tenendo conto del principio di collaborazione e buona fede su cui sono improntati i rapporti tra Contribuente e Amministrazione finanziaria (art. 10 comma 1 Statuto del Contribuente).
Durante l’incontro potrà documentare l’esistenza di redditi che non era obbligato a dichiarare e dimostrare che le spese sostenute per investimenti sono state finanziate con disponibilità provenienti da altre fonti (disinvestimenti, risparmi accumulati negli anni precedenti, altro).   Per facilitare il confronto, nel prospetto allegato sono riepilogate le spese che risultano da Lei sostenute: la prima colonna contiene le spese certe, presenti in Anagrafe tributaria; la seconda, le spese basate su dati certi (possesso di abitazione, mezzo di trasporto, ecc.); la terza è a Sua disposizione per integrare o modificare gli importi indicati.   La sezione successiva del prospetto Le consente di indicare i saldi iniziali e finali dei Suoi conti correnti bancari e postali nonché dei conti titoli, relativi all’anno 2009, utilizzando le risultanze degli estratti conto.   Se Lei fornisce chiarimenti esaustivi in merito agli elementi indicati nel prospetto allegato, così da rendere compatibili le spese da Lei sostenute con il reddito dichiarato, l’attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si chiude in questa fase.   (frase inserita solo in caso di fitto figurativo)   Nelle banche dati dell’Agenzia non risulta che nel Comune di residenza Lei abbia un immobile in proprietà o in locazione. Pertanto, qualora non fornisse chiarimenti in merito, Le sarà attribuito un “fitto figurativo”, sulla base dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012.
Qualora Lei non si presenti o, pur presentandosi, non fornisca, in tutto o in parte, le informazioni richieste, l’Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine (previsti dal citato art. 32) e, come stabilito dall’art.11, I comma lett. c) del Dlgs n. 471/1997, potrà altresì valutare se irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro).   Per una migliore gestione degli appuntamenti, La invitiamo a presentarsi il giorno ____dalle_____ alle _____rivolgendosi al funzionario_________.
Se non Le è possibile venire in ufficio nel giorno indicato, può chiedere di fissare un’altra data, entro 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, contattando il numero xxxx o scrivendo all’indirizzo e-mail _____.   La informiamo che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati che devono essere obbligatoriamente forniti in relazione a questo invito sono comunicati a integrazione di quelli di cui l’Agenzia delle Entrate è titolare esclusivo.
Sul sito www.agenziaentrate.it è consultabile l’informativa completa sul trattamento dei dati personali.   Il presente invito si compone di n. ___ pagine e di un allegato.
IL DIRETTORE

mercoledì 12 marzo 2014

Smartwatch



Nel corrente 2014, dovremmo finalmente vedere iniziare la commercializzazione di massa dei primi smartwatch, veri e propri computer indossabili da portare al posto dell’orologio. Nella maggior parte dei casi questi dispositivi rappresenteranno un’appendice del proprio smartphone a cui si collegano via bluetooth: sarà dunque possibile tenere il telefono in tasca o nella borsa e controllare la posta, riprodurre musica, o ricevere notifiche di qualunque tipo direttamente dall’orologio. Per chi lavora è comodo ricevere un alert per un appuntamento o una riunione sentendo una piccola vibrazione sul polso, ma le potenzialità degli smartwatch sembrano ben più rilevanti con riguardo al concreto aiuto che essi saranno in grado di fornire a tutti coloro che, abitualmente, sono spesso in viaggio e hanno necessità di restare costantemente in contatto coi server dei propri uffici.
Ecco una rapida panoramica dei modelli in commercio
Pebble
Al momento il modello che sta riscuotendo più successo sul web si chiama Pebble e si trova anche in vendita su Amazon. È compatibile con smartphone Android e iOS e si collega al telefono tramite Bluetooth. Ha uno schermo a inchiostro elettronico (come quello usato nei lettori di e-book tipo Kindle o Kobo), e, grazie a questa caratteristica, risulta perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole, contrariamente a quanto succede con la maggior parte degli schermi retroilluminati. Ha una batteria che dura fino a una settimana ed è disponibile in diversi colori, nonché essere personalizzato con una vasta serie di app dedicate.
I’m Watch
Questo smartwatch completamente sviluppato in Italia non è una semplice appendice dello smartphone. Integra una versione modificata di Android chiamata I’m Droid, con un suo store dal quale scaricare app di ogni genere. Ha uno schermo touch retroilluminato e si collega tramite Bluetooth a dispositivi Android, iOS e anche Blackberry. Può visualizzare mail, ma anche messaggi da Twitter o Facebook, mostrare le notifiche degli appuntamenti, le previsioni meteo, sms e molto altro.
Sony SmartWatch 2
Lo SmartWatch 2 di Sony funziona solo con telefoni Android via bluetooth e viene fornito già con il pieno supporto per app come Facebook, Twitter o Calendario. In ogni caso, si collega a Google Play per poter scaricare applicazioni di qualunque tipo. Inoltre è dotato di supporto per la connettività NFC, una tecnologia che permette a due dispositivi di comunicare fra loro e scambiarsi dati quando si trovano a pochi centimetri di distanza. Si tratta del primo smartwatch resistente all’acqua e con un’autonomia dichiarata dal produttore di circa 4 giorni. Si ricarica attraverso una presa micro USB standard, come quella utilizzata ormai dalla maggior parte degli smartphone.
Samsung Gear 2
L’ultimo nato in ambito smartwatch è il Samsung Gear 2, appena presentato dall’azienda coreana al MWC di Barcellona. Si tratta di un dispositivo equipaggiato con sistema operativo Tizen (non Android), in grado di funzionare con smartphone Samsung con Android 4.3. È dotato di una fotocamera da due megapixel e può registrare anche video in HD da 720p. Resistente all’acqua e alla polvere, è in grado di gestire notifiche di qualunque tipo. Inoltre, può funzionare come lettore musicale con una sua scheda di memoria dedicata. Gear 2 è capace di misurare la frequenza dei battiti del polso e integra anche un sensore IR che permette di usare l’orologio come telecomando per il televisore. Al momento non è ancora in commercio, ma il suo arrivo è previsto per aprile.
Come detto all’inizio, questo, però, è solo l’inizio; in breve tempo, dovremo avere le idee molto più chiare su quelli che saranno tutti i vantaggi forniti da tale tecnologia.