mercoledì 19 febbraio 2014

Digitalizzare i documenti: APP per iPad e iPhone



Siamo sempre talmente impegnati a cercare APP per svariati motivi, che spesso non focalizziamo l’attenzione come dovremmo su quelle che ci possono semplificare il lavoro; soprattutto, quando ci troviamo fuori dallo studio. Tutti concordiamo sul fatto che la digitalizzazione dei documenti sia la strada migliore per organizzare il lavoro e avere sempre tutto a portata di mano quando ci serve. Eppure la carta circola ancora tanto, e non sempre è possibile avere a disposizione uno scanner per fare la copia al volo di una bolla, di una ricevuta o di un qualunque documento che non vogliamo correre il rischio di perdere. In questi casi si rivelano utilissime le APP che funzionano su piattaforma iOS e trasformano il nostro iPad o iPhone in un comodo scanner da avere sempre in borsa. Questi software sfruttano la fotocamera del dispositivo per acquisire le immagini e utilizzano degli speciali “filtri” per appiattirle o ripulirle da riflessi di luci e ombre. Su App Store ce ne sono per tutti i gusti (gratis e a pagamento), e spesso le differenze fra una e l’altra sono sostanziali: inutile dire che quelle gratuite non sono particolarmente efficienti. Una caratteristica molto interessante di questi software è, a esempio, la possibilità di salvare i file acquisiti anche su cloud: un programma in grado di salvare su Dropbox è certamente da preferire a uno che invece salva solo in locale. Il perché è semplice: una volta in ufficio è senza dubbio vantaggioso ritrovarsi le scansioni direttamente sul proprio computer senza dover collegare l’iPad o l’iPhone e sincronizzare.
Fra le varie App per la scansione dei documenti, mi permetto di indicarne alcune, a mio avviso, molto interessanti.
My Scans
Compatibilità: iPhone/iPad
Permette di organizzare i documenti in cartelle, utili per dividere i file in tipologie a seconda del contenuto. Ha a disposizione cinque filtri predefiniti per il miglioramento delle immagini. Permette inoltre di tracciare con precisione i bordi, ritagliare le immagini e regolare luminosità e contrasto per mettere in risalto il testo. MyScans permette inoltre di aggiungere annotazioni ai documenti acquisiti. Il file finale può essere inviato via mail in formato pdf o immagine. La versione gratuita non permette di salvare su iCloud. Per farlo bisogna sbloccare la versione Pro che costa 3,59 euro e mette a disposizione anche un motore OCR, ovvero il riconoscimento ottico dei caratteri che trasforma una scansione in un documento di testo editabile con Word.
Pocket Scanner HD
Compatibilità: iPhone/iPad
Costa 3,59 euro. Pocket Scanner HD ha nove filtri per il miglioramento delle scansioni, ma in realtà quelli utili per rendere più leggibili i documenti sono solo due o tre. Questa applicazione vanta un primato: è stata scaricata oltre 20 milioni di volte e già questa rappresenta una bella garanzia. In effetti, il programma funziona molto bene, il ritaglio dei bordi è preciso e comodo e i file finali possono essere esportati nell’album del dispositivo oppure esportato via mail. Per documenti di più pagine è possibile creare un unico pdf che le contiene tutte ed esportare poi il lavoro finale su cloud. Purtroppo, almeno all’inizio, il funzionamento del programma risulta molto macchinoso.
WorldScan
Compatibilità: iPhone/iPad
Costa 2,69 euro. Graficamente WorldScan è la migliore di tutte. Molto curata e con comandi semplici e intuitivi. Subito dopo la scansione del documento applica un filtro automatico per migliorarne contrasto e luminosità e la maggior parte delle volte il file è già pronto per l’esportazione. Il programma ha già una serie di cartelle predefinite per suddividere i file in base alla tipologia: Certificati, Documenti, Fax, Ricevute, ecc. Permette di inviare le scansioni in formato PDF direttamente sulla cartella Dopo. È inoltre possibile condividere il file con altri computer collegati alla nostra stessa rete Wi-Fi generando una pagina html e fornendoci un indirizzo web per raggiungerla da qualunque piattaforma collegata alla nostra rete.
MobileOCR
Compatibilità: iPhone/iPad
Questo software è diverso da tutti gli altri. Permette sostanzialmente di fare delle acquisizioni estraendo i testi dai documenti grazie a un potente motore OCR che lavora da remoto. In pratica il programma invia la scansione a un server e, in tempo reale, riceve il file di testo. Il vantaggio di questo programma è la grande efficienza e comodità perché ci evita di perdere tempo nella trascrizione di un documento di cui non abbiamo la copia digitale. Ma c’è un contro: se non siamo collegati a Internet, il programma non funziona. Per lavorare con MobileOCR possiamo scegliere di caricare un file che abbiamo già precedentemente importato oppure catturarne uno con la fotocamera dell’iPad o del telefono. A questo punto non dobbiamo fare altro che selezionare la lingua che ci interessa e partire con la conversione. Il programma utilizza un sistema di crediti per ogni conversione eseguita, ma con 2,69 euro è possibile acquistare l’accesso illimitato al motore OCR.
Scanner Mini
Compatibilità: iPhone/iPad
L’APP è studiata per acquisizioni rapide. Offre tre profili predefiniti: a colori, bianco e nero e scala di grigi da selezionare a seconda di quello che abbiamo intenzione di fotografare. È possibile correggere le immagini con un solo movimento del dito e regolare contrasto e luminosità al volo, con la stessa facilità. La versione gratuita permette di salvare e inviare i file esclusivamente tramite iCloud. Per sbloccare l’applicazione completa occorre pagare 4,49 euro all’interno dell’App. Diventa così possibile spedire i pdf via email, salvare su Dropbox, Google drive ed Evernote. È inoltre possibile criptare i dati aggiungendo una password ai documenti acquisiti per evitare che possano essere aperti da estranei.

martedì 18 febbraio 2014

Benevolentiae vel affectionis causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16966 del 17/08/2005



“Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari che possono consistere nell'affectio, nella benevolentia, o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo a un personale e indiretto vantaggio.”
La pronuncia è datata ma pare opportuno rinfrescare la memoria a qualche valente funzionario che continua a basare i suoi accertamenti sintetici sulla presunzione che un professionista il quale effettui una prestazione gratuita, sia necessariamente un evasore. Se la legge prevede la presenza di altri indizi gravi, precisi e concordanti, qualche ragione ci deve pur essere.
Mi sembra che, specie in tempi di crisi come quelli attuali, scoraggiare anche quei pochi che possono e vogliono far del bene, costringendoli, dopo aver lavorato gratuitamente, a dover pure pagare un commercialista per difendersi in sede contenziosa, non sia la maniera migliore per andare incontro ai problemi di tutti i cittadini (soprattutto di quelli che, giustamente, pretendono l’obbedienza fiscale di ogni categoria).
Eh… la presunzione… davvero una brutta bestia…

lunedì 17 febbraio 2014

Telefonini e tassa concessione



Con il decreto legge n. 4/2014 il legislatore affronta la questione della tassa di concessione governativa, ormai da anni oggetto di dibattito giurisprudenziale, provando a fornire quell`elemento interpretativo che possa salvare, in extremis, il tributo.
Da tempo le Commissioni tributarie di tutta Italia hanno sollevato, su iniziativa di molti Comuni ma anche di privati, dubbi sulla legittimità della tassa, con lunghe e articolate ricostruzioni normative, nazionali ed europee. La Corte di Cassazione aveva, in un primo momento, affermato che l`introduzione del principio della libera utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione dell`Unione Europea non comportava cambiamenti e la tassa era comunque dovuta. Successivamente, però, con una recente ordinanza interlocutoria, la stessa Corte di Cassazione ha rimesso alle sue proprie sezioni unite il caso, mutando di fatto orientamento. In quest`ultima ordinanza, sulla quale avrà la parola finale la Suprema Corte a sezioni unite, si legge chiaramente come non sia ormai possibile considerare, ai fini del tributo in questione, un telefonino alla stregua di una stazione radioelettrica che giustifichi il tributo; ciò non solo e non tanto per la natura fisica dell`oggetto in sé per sé, quanto per la disciplina normativa che ha escluso, col tempo e con le innovazioni europee, detta assimilazione. In estrema sintesi, si afferma che:
-          il d. lgs. 269/2001 che attua la direttiva 5/1999, sottrae i telefonini alla licenza di esercizio prevista dall`art. 160 T.U. del 2003;
-          nessuna tassa è dovuta sull`uso dei cellulari perché nessun lavoro, controllo, supervisione o servizio viene svolto dallo Stato come contropartita. Si legge: "le norme speciali comunitarie in materia di apparecchi terminali di comunicazione affermano il principio di libera circolazione degli apparecchi e non prevedono un intervento preventivo di tipo autorizzatorio dell’Amministrazione Pubblica in ordine all`impiego dell`apparecchio terminale da parte dell`utente finale, gravando esclusivamente sul fabbricante o sul suo mandatario l`obbligo di immettere sul mercato dispositivi conformi ai requisiti essenziali e tecnici prescritti dalle norme comunitarie, previa esecuzione delle prove tecniche indicate da uno degli organismi notificati designati dal Ministero".
In altre parole, la tassa ha senso se è in qualche modo giustificata dall`operato, fosse anche di verifica e controllo, pubblico.
In questo quadro si è inserita la disposizione del governo, che ha come obbiettivo quello di salvare la cassa, non anche quello di giustificare o chiarire alcunché. Il decreto in questione si limita ad affermare che: ai fini del tributo, stazione radioelettrica è anche il telefonino.
Orbene, a parere di chi scrive, questa semplice affermazione può, al più, fornire ulteriore dimostrazione di ignoranza tecnica e incapacità legislativa da parte di chi la ha partorita e di chi la ha approvata. Nulla esprime, infatti, di risolutivo avuto riguardo alle caratteristiche dei due ben differenti sistemi/apparecchi; né, tanto meno, ci consegna una qualche norma la cui ratio appaia meritevole della benché minima tutela giuridica.
Posto, infatti, come prevede la norma, che il tributo è dovuto in quanto “stazione radioelettrica è anche il telefonino”, per quale motivo, detto tributo è dovuto solo dagli utilizzatori dei telefoni con contratto di abbonamento, e non anche da quelli con carte ricaricabili?
Insomma, se proprio lo Stato ha bisogno di “fare cassa”, lo faccia avendo il coraggio delle proprie azioni e dicendo chiaramente ai contribuenti che dovranno subire un’ulteriore forma di prelievo. Ma non è accettabile pensare di svilire in questa maniera il diritto e, soprattutto, l’intelligenza di quelle persone che dimostrano diuturnamente di averne assai di più dei loro stessi governanti.

sabato 15 febbraio 2014

Cassazione sull’avviso di accertamento emesso prima di 60 giorni



La Corte di Cassazione, con la sentenza N. 1869 del 29 gennaio 2014, ribadisce:
È nullo l'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dall'ispezione anche se sta per scadere il termine concesso all'Ufficio per la verifica del periodo d'imposta.
La Suprema Corte afferma nuovamente come, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), debba essere necessariamente interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
Fin qui, dunque, nulla di particolarmente innovativo visto l’orientamento ormai consolidato in materia, espresso nel 2013 persino dalla Cassazione a Sezioni Unite.
L’elemento “nuovo” che a mio parere è importante rimarcare nella sentenza in argomento concerne quelle che sono le c. d. specifiche ragioni d'urgenza atte a costituire le ipotesi eccezionali in base alle quali l’Ufficio potrebbe evitare di aspettare il decorso dei 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento. Tutte le precedenti sentenze, infatti, restavano abbastanza sul vago, esprimendosi in termini meramente generali al riguardo. Con la presente pronuncia, viceversa, la Corte incomincia a fornire una prima precisa indicazione, specificando che, in ogni caso, le “specifiche ragioni d’urgenza” non possono di certo consistere nel fatto che l'amministrazione finanziaria deve affrettarsi per emettere l'avviso, in quanto non ha più tempo. Tale elemento, ad avviso di chi scrive, è particolarmente degno di nota in quanto, finalmente, si chiarisce che la deprecabile abitudine da parte dell’Ufficio di dare corso alle verifiche ed emettere i conseguenti avvisi di accertamento a ridosso degli ultimi giorni dell’anno, deve essere sempre cassata, posto che deriva da esigenze e interessi propri di quell’ufficio che certo non sono meritevoli di tutela giuridica.
E questo, a nostro avviso, è un fondamentale punto fermo concernente la tutela degli inviolabili diritti costituzionali dei contribuenti.

lunedì 10 febbraio 2014

I provvedimenti attuativi previsti nella Legge di Stabilità per il 2014



A distanza di qualche settimana dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 23 dicembre 2013) pare venuto il momento di incominciare a esprimere alcuni ponderati giudizi di carattere tecnico.
Negli ultimi tempi il legislatore, nonostante i molteplici sforzi messi in campo per semplificare e razionalizzare il nostro quadro giuridico, si è sempre più inviluppato in una matassa normativa quasi impossibile da sbrogliare, raggiungendo, semmai, l’obiettivo contrario: ossia, quello di complicare maggiormente la materia, invero, già di per sé stessa assai complessa. Semplificare significa rendere più fruibile il quadro delle regole del Paese, ridurre il numero delle norme esistenti, eliminare gli oneri amministrativi inutili che gravano sui cittadini e sulle imprese, agevolando l’adempimento di quelli necessari per garantire un livello di tutela adeguato e per assicurare lo svolgimento delle pubbliche funzioni, anche quelle di verifica e accertamento.
A dispetto di ciò, la legge di stabilità 2014 si compone del solo articolo 1, composto però da ben 749 commi, che spesso si susseguono alla rinfusa senza chiarezza e ordine logico, i quali a loro volta esprimono mere norme di rinvio a 117 ulteriori provvedimenti di attuazione (decreti ministeriali e/o interministeriali), necessari per dare efficacia alle disposizioni stesse che li prevedono, e per i quali spesso non risulta previsto un termine per la relativa emanazione. Con riferimento ad alcuni di questi provvedimenti, a dire il vero, non appare neppure certa l’emanazione, perché molti di essi potrebbero finire per avere la stessa sorte capitata ai circa 700 regolamenti di attuazione che erano stati preannunciati già durante il Governo Monti e che, come tutti sappiamo, non sono mai stati effettivamente varati – più che di Governo Monti, parlerei di Governo Manzoni, visti i risultati delle sue “grida”.
Io sono solo un tecnico (termine che continuo a non considerare dispregiativo, nonostante proprio l’appena menzionato Governo Monti abbia fatto del suo meglio per far cambiare idea agli Italiani al riguardo); un tecnico che si limita a studiare, comprendere e cercare di mettere in pratica nella maniera migliore possibile le leggi varate dal governo: lungi da me qualunque malcelato tentativo di far politica. Mi pare, peraltro, innegabile che finché continueremo ad avere uno Stato debole in cui il potere legislativo galleggia come una zattera in balia delle correnti che la spingono un po’ a destra e un po’ a sinistra, le norme, anziché diminuire e semplificarsi, si moltiplicheranno e si complicheranno sempre di più, sfuggendo alle loro inizialmente nobili finalità istituzionali per finire con il causare una sempre maggiore incertezza del diritto; e così creando solo grande difficoltà di lavoro per tutte le categorie professionali e, conseguentemente, sostanziale impossibilità pratica di assolvimento degli obblighi di legge da parte dei cittadini… anche dei più virtuosi fra loro.