martedì 15 aprile 2014

Obbligo del Casellario Giudiziario: i chiarimenti del Ministero del Lavoro nella Circolare N. 9/2014



Ecco, in sintesi, i chiarimenti appena forniti dal Ministero del Lavoro:
1.      L’adempimento riguarda soltanto i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 06/04/2014.
2.      Non riguarda solo i lavoratori dipendenti, ma anche i parasubordinati, ossia: CO.CO.CO., Collaboratori a Progetto, Associati in Partecipazione etc.
3.      Sono esentati i rapporti di volontariato, ma non quelli in cui le organizzazioni di volontariato assumano la veste di datori di lavoro.
4.      Rimangono, altresì, esclusi (e questa è la novità più eclatante) anche i datori di lavoro domestici che assumano delle Baby-Sitter o simili; ciò in quanto – a parere del Ministero del Lavoro – il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando sono al di fuori dell’ambito familiare, posto che tra le mura domestiche il genitore / datore di lavoro è in grado di assumere da solo tutte quelle necessarie cautele atte alla tutela del proprio figlio minorenne.
5.      L’obbligo riguarda solo il personale che ha un contatto non mediato e continuativo coi minori, pertanto restano esclusi da tale previsione: i dirigenti, i responsabili, i preposti e tutti coloro che sovrintendono all’attività svolta dall’operatore, e che possono avere contatti solo occasionali coi minori.
6.      L’obbligo riguarda solo le attività professionali che comportano un contatto necessario ed esclusivo coi minori; sono escluse quelle attività che sono rivolte a un’utenza indifferenziata e dove è solo possibile la presenza anche di minori.
7.      In attesa del rilascio del certificato del Casellario Giudiziario, che va comunque richiesto (previo assenso del diretto interessato), prima dell’impiego al lavoro, è possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli Organi della Vigilanza in ipotesi di verifica.  
Acclusa alla Circolare in questione, si trova la modulistica necessaria per richiedere il certificato.

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