Ecco, in sintesi, i chiarimenti appena forniti dal Ministero
del Lavoro:
1.
L’adempimento
riguarda soltanto i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal
06/04/2014.
2.
Non
riguarda solo i lavoratori dipendenti, ma anche i parasubordinati, ossia:
CO.CO.CO., Collaboratori a Progetto, Associati in Partecipazione etc.
3.
Sono
esentati i rapporti di volontariato, ma non quelli in cui le organizzazioni di
volontariato assumano la veste di datori di lavoro.
4.
Rimangono,
altresì, esclusi (e questa è la novità più eclatante) anche i datori di lavoro
domestici che assumano delle Baby-Sitter o simili; ciò in quanto – a parere del
Ministero del Lavoro – il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando sono
al di fuori dell’ambito familiare, posto che tra le mura domestiche il genitore
/ datore di lavoro è in grado di assumere da solo tutte quelle necessarie
cautele atte alla tutela del proprio figlio minorenne.
5.
L’obbligo
riguarda solo il personale che ha un contatto non mediato e continuativo coi
minori, pertanto restano esclusi da tale previsione: i dirigenti, i
responsabili, i preposti e tutti coloro che sovrintendono all’attività svolta
dall’operatore, e che possono avere contatti solo occasionali coi minori.
6.
L’obbligo
riguarda solo le attività professionali che comportano un contatto necessario
ed esclusivo coi minori; sono escluse quelle attività che sono rivolte a
un’utenza indifferenziata e dove è solo possibile la presenza anche di minori.
7.
In
attesa del rilascio del certificato del Casellario Giudiziario, che va comunque
richiesto (previo assenso del diretto interessato), prima dell’impiego al
lavoro, è possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli Organi della
Vigilanza in ipotesi di verifica.
Acclusa alla Circolare in questione, si trova la modulistica
necessaria per richiedere il certificato.
Nessun commento:
Posta un commento