Torniamo a parlare di un tema
delicato, prendendo spunto dall’Ordinanza 8 maggio 2014, n. 10041, della Corte
di Cassazione, la quale ha sancito che non basta un comportamento
anti-economico, come nel caso di vendita a prezzi troppo bassi, da parte
dell'impresa, per integrare la fattispecie di elusione fiscale tale da negare
la detrazione IVA. La Corte, infatti, ha
affermato che, una condotta anti-economica non giustificata dal contribuente
consente all'Amministrazione finanziaria, da un lato di procedere a un
accertamento legittimo, ma dall'altro non permette di rettificare l'IVA, a meno
che tale condotta non rientri nei casi di operazioni inesistenti,
sovrafatturazioni o altri comportamenti inseriti all'interno di fattispecie
inerenti l'abuso di diritto. Tale orientamento deriva dal fatto che la regola
sull'anti-economicità appartiene all'imposizione diretta e, per poter essere
applicata anche all'IVA (imposizione indiretta), è necessaria l'osservanza di
tutti i principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia, secondo i quali
non è prevista alcuna limitazione al diritto di detrazione.
Il pronunciamento in questione,
tecnicamente inappuntabile, appare vieppiù attuale, posto il prolungato periodo
di grave crisi economica.
Le imprese si trovano
quotidianamente a dover affrontare grossi problemi di perdita di fatturato: il
mercato langue ed è già fortunato chi riesce a vendere a prezzi scontatissimi;
anche solo immaginare di proporre dei prodotti alla clientela, mantenendo i
margini di ricavo esistenti fino a qualche anno fa, appare francamente del
tutto anacronistico.
E tale fatto è sotto gli occhi di
tutti.
Come se, poi, tale situazione non
fosse già di per sé stessa sufficientemente penalizzante, al danno si aggiunge
pure la beffa di un accertamento fiscale che imputa agli imprenditori un
comportamento elusivo in base a mere presunzioni, per aver praticato degli
sconti “straordinari” (ormai divenuti, del resto, prassi ordinaria), pur di
riuscire a vendere i propri prodotti e movimentare l’economia.
È evidente che non tutte le
situazioni sono uguali: esistono svariate aziende floride che, di certo, non
hanno bisogno di ricorrere a una diminuzione dei listini per produrre il loro
fatturato. Ebbene, in tali casi, non può negarsi un intento elusivo laddove
venga adottata una politica gestionale di vendite sotto-costo. Ma
l’accertamento deve sempre essere fondato su fatti e prove concrete; non su
mere presunzioni esclusivamente supportate da una normativa evidentemente
lacunosa.
È, infatti, acclarato come,
perlomeno nella stragrande maggioranza dei settori economici, i prezzi al
consumo si siano assestati su livelli di gran lunga inferiori rispetto ai tempi
pre-crisi. E non vi può essere chi non riconosca tale generale situazione quale
elemento fondamentale su cui riporre la massima attenzione in occasione di
qualunque tipologia di verifica tributaria.
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