lunedì 19 maggio 2014

La TASI 2014



Dopo un anno di confusione tra TARSU, TARES, TRISE, TUC, TARI, IMU, IUC etc., il prossimo 16 giugno 2014, scadrà il termine per il pagamento della prima rata (acconto) della nuova TASI.
La TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili), insieme all’IMU (Imposta Municipale Propria) e alla TARI (Tassa per i Rifiuti), è una componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ed è destinata alla copertura delle spese per l’anagrafe, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e la manutenzione strade. Sostituisce, in parte, l’IMU (ancora in vigore per le seconde case, gli immobili di pregio – A1, A8, A9 – i negozi e gli altri fabbricati); il che significa che, seppure la base su cui si effettua il calcolo è la stessa, si tratta in realtà di due distinti tributi che debbono essere entrambi pagati (ovviamente, se possessori di immobili).
La legge di stabilità aveva fissato il tetto massimo al 2,5 X 1.000 per la prima casa, e al 10,6 X 1.000 per la seconda (TASI + IMU); il governo ha poi concesso ai Comuni la possibilità di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8%, distribuendo l'aumento tra prima e seconda casa. La maggiorazione deve essere, però, vincolata alla concessione delle detrazioni, scomparse a livello nazionale con riferimento all’IMU.
I problemi principali nascono dal fatto che i Comuni non hanno ancora deliberato al riguardo ed è facile presumere che la maggior parte degli stessi non farà in tempo a concludere, entro maggio, l’iter relativo, fino alla sua pubblicazione nel sito:
“portalefederalismofiscale.gov.it”
Lo spiraglio di una proroga a settembre, di cui si era recentemente vociferato a livello ministeriale, nei giorni scorsi è stato escluso. Poi, ieri, nuovo cambio di rotta: in settimana, si deciderà se prorogare o meno. In ogni caso, in assenza di proroga e di delibera da parte dei Comuni:
-          per le “prime case”, si verserà tutta l’imposta dell’anno, in unica soluzione, direttamente a dicembre;
-          per le “seconde case”, il 50% della TASI andrà pagata entro il 16 giugno (aggiungendo, come detto, anche l’IMU, rimasta invariata), e il restante 50% a dicembre.
Per quanto concerne le aliquote:
-          per le “prime case”, si potrà arrivare fino al 3,3 X 1.000;
-          per le “seconde case” (e gli altri immobili: uffici, negozi, capannoni etc.), si potrà arrivare – complessivamente: TASI e IMU – fino all’11,4 X 1.000;
-          per gli immobili accatastati A1, A8 e A9, si pagherà (come prima) l’IMU con aliquota massima del 6 X 1.000 e detrazione di 200 euro (senza, però, i 50 euro extra per ogni figlio), oltre alla TASI con l’anzidetta aliquota massima del 3,3 X 1.000, tenuto conto del limite (tra TASI e IMU) del 6,8 X 1.000;
-          per gli immobili in affitto, si pagheranno TASI e IMU con il limite dell'11,4 X 1.000, di cui:
A)     la TASI, in parte anche a carico anche degli inquilini per una percentuale variabile tra il 10% e il 30% (a seconda della delibera comunale);
B)     l’IMU, interamente a carico dei proprietari.
Come precisato all’inizio, la base imponibile della TASI è la stessa di quella dell’IMU:
Imponibile = rendita catastale rivalutata del 5% X coefficiente di competenza (per le abitazioni: 160)
Su detto imponibile si applica, poi, l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni.
Si paga col solito modello F24 o bollettino di conto corrente, in banca o alle poste.
Rebus sic stantibus, si ritiene di poter escludere che, perlomeno in questo primo anno di applicazione della nuova TASI, i Comuni facciano a tempo a inviare per posta ai contribuenti gli usuali bollettini di pagamento prestampati: sarà già assai difficile che riescano a deliberare le rispettive aliquote entro la menzionata scadenza di maggio.
In tale ultima ipotesi (mancata delibera dell’aliquota maggiorata), i proprietari dovranno pagare la TASI nella misura dello 0,5 X 1.000 (ovverossia, il 50% dell’aliquota base pari all’1 X 1.000), detraendovi, in caso di immobili in affitto, la percentuale forfetaria a carico degli inquilini, pari al:
-          5% (vale a dire, il 50% del 10% dovuto per l’intero anno), secondo quelle che sembrerebbero essere le indicazioni fornite dal MEF;
-          15% (50% del 30% annuo), secondo quello che afferma la Confedilizia.
Tutto ciò, fermo restando che, successivamente, a seconda di quelle che si riveleranno essere le effettive delibere dei vari Comuni, occorrerà procedere con i conguagli.
La speranza (ultima a morire) è che, dopo aver causato l’ennesimo caos a danno di contribuenti e addetti ai lavori, per i soliti interessi politici (o, peggio ancora, per mera incapacità), lo Stato non abbia anche l’ardire di addebitare una qualunque tipologia di sanzioni a carico di coloro i quali non saranno in grado di provvedere agli eventuali versamenti di conguaglio, entro le scadenze prefissate, che risultano essere sempre imprescindibili e obbligatorie per i cittadini, mai per le istituzioni.

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