Dopo un anno di confusione tra TARSU, TARES, TRISE, TUC, TARI, IMU, IUC
etc., il prossimo 16 giugno 2014, scadrà il termine per il pagamento della
prima rata (acconto) della nuova TASI.
La TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili), insieme all’IMU (Imposta
Municipale Propria) e alla TARI (Tassa per i Rifiuti), è una componente
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ed è destinata alla copertura delle spese
per l’anagrafe, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e la manutenzione
strade. Sostituisce, in parte, l’IMU (ancora in vigore per le seconde case, gli
immobili di pregio – A1, A8, A9 – i negozi e gli altri fabbricati); il che
significa che, seppure la base su cui si effettua il calcolo è la stessa, si
tratta in realtà di due distinti tributi che debbono essere entrambi pagati
(ovviamente, se possessori di immobili).
La
legge di stabilità aveva fissato il tetto massimo al 2,5 X 1.000 per la prima
casa, e al 10,6 X 1.000 per la seconda (TASI + IMU); il governo ha poi concesso
ai Comuni la possibilità di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8%,
distribuendo l'aumento tra prima e seconda casa. La maggiorazione deve essere,
però, vincolata alla concessione delle detrazioni, scomparse a livello
nazionale con riferimento all’IMU.
I
problemi principali nascono dal fatto che i Comuni non hanno ancora deliberato
al riguardo ed è facile presumere che la maggior parte degli stessi non farà in
tempo a concludere, entro maggio, l’iter relativo, fino alla sua pubblicazione
nel sito:
“portalefederalismofiscale.gov.it”
Lo
spiraglio di una proroga a settembre, di cui si era recentemente vociferato a
livello ministeriale, nei giorni scorsi è stato escluso. Poi, ieri, nuovo
cambio di rotta: in settimana, si deciderà se prorogare o meno. In ogni caso,
in assenza di proroga e di delibera da parte dei Comuni:
-
per
le “prime case”, si verserà tutta l’imposta dell’anno, in unica soluzione,
direttamente a dicembre;
-
per
le “seconde case”, il 50% della TASI andrà pagata entro il 16 giugno
(aggiungendo, come detto, anche l’IMU, rimasta invariata), e il restante 50% a
dicembre.
Per quanto concerne le aliquote:
-
per le “prime case”, si potrà
arrivare fino al 3,3 X 1.000;
-
per le “seconde case” (e gli
altri immobili: uffici, negozi, capannoni etc.), si potrà arrivare –
complessivamente: TASI e IMU – fino all’11,4 X 1.000;
-
per gli immobili accatastati A1,
A8 e A9, si pagherà (come prima) l’IMU con aliquota massima del 6 X 1.000 e detrazione di 200 euro (senza,
però, i 50 euro extra per ogni figlio), oltre alla TASI con l’anzidetta aliquota
massima del 3,3 X 1.000, tenuto conto del limite (tra TASI e IMU) del 6,8 X
1.000;
-
per
gli immobili in affitto, si pagheranno TASI e IMU con il limite dell'11,4 X
1.000, di cui:
A)
la
TASI, in parte anche a carico anche degli inquilini per una percentuale
variabile tra il 10% e il 30% (a seconda della delibera comunale);
B)
l’IMU,
interamente a carico dei proprietari.
Come precisato all’inizio, la base imponibile della TASI è la
stessa di quella dell’IMU:
Imponibile
= rendita catastale rivalutata del 5% X coefficiente di competenza (per le
abitazioni: 160)
Su
detto imponibile si applica, poi, l'aliquota comunale, con le eventuali
detrazioni.
Si
paga col solito modello F24 o bollettino di conto corrente, in banca o alle
poste.
Rebus
sic stantibus, si ritiene di poter escludere che, perlomeno in questo primo
anno di applicazione della nuova TASI, i Comuni facciano a tempo a inviare per
posta ai contribuenti gli usuali bollettini di pagamento prestampati: sarà già
assai difficile che riescano a deliberare le rispettive aliquote entro la
menzionata scadenza di maggio.
In
tale ultima ipotesi (mancata delibera dell’aliquota maggiorata), i proprietari
dovranno pagare la TASI nella misura dello 0,5 X 1.000 (ovverossia, il 50% dell’aliquota
base pari all’1 X 1.000), detraendovi, in caso di immobili in affitto, la
percentuale forfetaria a carico degli inquilini, pari al:
-
5%
(vale a dire, il 50% del 10% dovuto per l’intero anno), secondo quelle che
sembrerebbero essere le indicazioni fornite dal MEF;
-
15%
(50% del 30% annuo), secondo quello che afferma la Confedilizia.
Tutto
ciò, fermo restando che, successivamente, a seconda di quelle che si
riveleranno essere le effettive delibere dei vari Comuni, occorrerà procedere
con i conguagli.
La
speranza (ultima a morire) è che, dopo aver causato l’ennesimo caos a danno di
contribuenti e addetti ai lavori, per i soliti interessi politici (o, peggio
ancora, per mera incapacità), lo Stato non abbia anche l’ardire di addebitare
una qualunque tipologia di sanzioni a carico di coloro i quali non saranno in
grado di provvedere agli eventuali versamenti di conguaglio, entro le scadenze
prefissate, che risultano essere sempre imprescindibili e obbligatorie per i
cittadini, mai per le istituzioni.
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