giovedì 27 febbraio 2014

Affitti, si cambia di nuovo: sì al contante sotto i mille euro



Nel bizzarro panorama nostrano capita che avvengano dei repentini cambi di rotta, tali da farci sobbalzare sulle scomode poltrone dei nostri studi professionali; seppure, occorre riconoscerlo, a onor del vero, queste “improvvisate” ormai sono così frequenti che il sobbalzo, sussulto, trasalimento o quel che sia, dura solo pochi attimi, posto che abbiamo da tempo imparato a nostre spese come, nell’italica patria del diritto, l’unica cosa certa è che non c’è certezza.
Il recente caso del pagamento dei canoni di affitto ne costituisce uno dei tanti esempi.
Come sappiamo (Ved. sezione “News” del sito), una delle previsioni introdotte dalla recente Legge di stabilità per il 2014 ha imposto l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo con mezzi di pagamento diversi dal contante (esempio: bonifico bancario, assegno etc.), a prescindere dal relativo importo, derogando di fatto alla disposizione che fissa a 1.000,00 euro il limite per il pagamento in contanti (art. 49, del D.lgs. 231/97, da ultimo modificato dall'art. 12, del D.L. 201/2011). La normativa prescrive che restino esclusi solo i canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le locazioni di immobili strumentali.
Recentemente, però, il MEF, con la Nota n. 10492/DT del 5.2.2014, ha ridimensionato (anzi, riformato) tale previsione legislativa, evidenziando che:
-        il limite di 999,99 euro è l’unico che rileva ai fini delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio);
-     sono considerate "critiche" solo le movimentazioni di contanti eccedenti la soglia di 999,99 euro (e non intermediate da soggetti autorizzati);
-  il fine della tracciabilità delle transazioni in contanti tra inquilino e proprietario, e dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento di agevolazioni e detrazioni fiscali, può essere soddisfatto con una prova documentale idonea ad attestare in modo chiaro e inequivocabile la destinazione del denaro contante per il pagamento del canone (ossia, la semplice ricevuta della somma percepita a tale titolo).
Si dovrebbe, pertanto, desumere che, in presenza di un canone di locazione a uso abitativo pagato in contanti per un importo fino a 999,99 euro, il locatore, rilasciando la relativa specifica ricevuta, soddisfi sia l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, sia la verifica sul diritto di proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, e, conseguentemente, non sia soggetto ad alcuna sanzione. Fermo restando che, per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, il locatore dovrà sempre continuare a utilizzare obbligatoriamente gli strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno etc.).
L’uso iniziale del condizionale mi pare doveroso, posto che non mi risulta sia stata modificata (perlomeno, non ancora) la Carta Costituzionale e, conseguentemente, l’obbligo di legiferare continua a essere prerogativa del Parlamento e non dei ministeri; ciò, è ovvio, indipendentemente da questioni dottrinarie concernenti l’eventuale valenza delle norme contenute in leggi ordinarie che vanno a modificarne altre precedenti inserite in leggi speciali.
Senonché, nel caso di specie, in ossequio alla Legge di Stabilità, gli eventuali pagamenti in contanti comporterebbero l’obbligo di segnalazione al MEF; ma il MEF, scrive nella nota menzionata, che non bisogna effettuare queste segnalazioni perché l’operazione in questione è del tutto legittima.
Verrebbe da domandarsi: ma con tante contorte norme che abbisognano di circolari interpretative per essere opportunamente spiegate, possibile che si debba intervenire (e, dunque, confondere, non certo semplificare) proprio quelle poche che appaiono in vero molto chiare? indipendentemente dal fatto che siano da reputare positive o negative.
E allora: come comportarsi?
Il consiglio, naturalmente, è quello di adottare la massima prudenza e, tra vedere e non vedere, pagare con mezzi tracciabili pure nelle ipotesi di importi inferiori ai 1.000,00 euro; per quanto, dubito fortemente che chi dovesse pagare in contanti, ammesso e non concesso venisse “segnalato”, ne subirebbe una qualche conseguente sanzione; non foss’altro per l’enorme quantità di segnalazioni di ben altra rilevanza che quotidianamente arrivano al MEF e che risulta sostanzialmente impossibile poi gestire nella pratica.
Certo, inutile nascondere come in tutti noi permanga l’amletico dubbio concernente tale ambiguità comportamentale da parte di Parlamento e ministero: cui prodest? 

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