Nel bizzarro panorama nostrano capita che avvengano dei repentini cambi
di rotta, tali da farci sobbalzare sulle scomode poltrone dei nostri studi
professionali; seppure, occorre riconoscerlo, a onor del vero, queste
“improvvisate” ormai sono così frequenti che il sobbalzo, sussulto, trasalimento
o quel che sia, dura solo pochi attimi, posto che abbiamo da tempo imparato a
nostre spese come, nell’italica patria del diritto, l’unica cosa certa è che
non c’è certezza.
Il recente caso del pagamento dei canoni di affitto ne costituisce uno dei
tanti esempi.
Come sappiamo (Ved. sezione “News” del sito), una delle previsioni
introdotte dalla recente Legge di stabilità per il 2014 ha imposto l'obbligo di
effettuare il pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo
con mezzi di pagamento diversi dal contante (esempio: bonifico bancario,
assegno etc.), a prescindere dal relativo importo, derogando di fatto alla
disposizione che fissa a 1.000,00 euro il limite per il pagamento in contanti
(art. 49, del D.lgs. 231/97, da ultimo modificato dall'art. 12, del D.L.
201/2011). La normativa prescrive che restino esclusi solo i canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e le locazioni di immobili
strumentali.
Recentemente, però, il MEF, con la Nota n. 10492/DT del 5.2.2014, ha ridimensionato
(anzi, riformato) tale previsione legislativa, evidenziando che:
- il limite di 999,99 euro è
l’unico che rileva ai fini delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007
(Antiriciclaggio);
- sono considerate
"critiche" solo le movimentazioni di contanti eccedenti la soglia di
999,99 euro (e non intermediate da soggetti autorizzati);
- il fine della
tracciabilità delle transazioni in contanti tra inquilino e proprietario, e
dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento di agevolazioni e
detrazioni fiscali, può essere soddisfatto con una prova documentale idonea ad attestare
in modo chiaro e inequivocabile la destinazione del denaro contante per il
pagamento del canone (ossia, la semplice ricevuta della somma percepita a tale
titolo).
Si dovrebbe, pertanto, desumere che, in presenza di un canone di
locazione a uso abitativo pagato in contanti per un importo fino a 999,99 euro,
il locatore, rilasciando la relativa specifica ricevuta, soddisfi sia l’obbligo
di tracciabilità dei pagamenti, sia la verifica sul diritto di proprietari e
inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, e, conseguentemente, non sia
soggetto ad alcuna sanzione. Fermo restando che, per importi pari o superiori a 1.000,00
euro, il locatore dovrà sempre continuare a utilizzare obbligatoriamente gli
strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno etc.).
L’uso iniziale del condizionale mi pare doveroso, posto che non mi
risulta sia stata modificata (perlomeno, non ancora) la Carta Costituzionale e,
conseguentemente, l’obbligo di legiferare continua a essere prerogativa del
Parlamento e non dei ministeri; ciò, è ovvio, indipendentemente da questioni dottrinarie
concernenti l’eventuale valenza delle norme contenute in leggi ordinarie che
vanno a modificarne altre precedenti inserite in leggi speciali.
Senonché, nel caso di specie, in ossequio alla Legge di Stabilità, gli
eventuali pagamenti in contanti comporterebbero l’obbligo di segnalazione al
MEF; ma il MEF, scrive nella nota menzionata, che non bisogna effettuare queste
segnalazioni perché l’operazione in questione è del tutto
legittima.
Verrebbe da domandarsi: ma con tante contorte norme che abbisognano di circolari
interpretative per essere opportunamente spiegate, possibile che si debba
intervenire (e, dunque, confondere, non certo semplificare) proprio quelle
poche che appaiono in vero molto chiare? indipendentemente dal fatto che siano da reputare positive o negative.
E allora: come comportarsi?
Il consiglio, naturalmente, è quello di adottare la massima prudenza e,
tra vedere e non vedere, pagare con mezzi tracciabili pure nelle ipotesi di
importi inferiori ai 1.000,00 euro; per quanto, dubito fortemente che chi
dovesse pagare in contanti, ammesso e non concesso venisse “segnalato”, ne subirebbe
una qualche conseguente sanzione; non foss’altro per l’enorme quantità di
segnalazioni di ben altra rilevanza che quotidianamente arrivano al MEF e che
risulta sostanzialmente impossibile poi gestire nella pratica.
Certo, inutile nascondere come in tutti noi permanga l’amletico dubbio
concernente tale ambiguità comportamentale da parte di Parlamento e ministero:
cui prodest?
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