La Corte di Cassazione, con la sentenza
N. 1869 del 29 gennaio 2014, ribadisce:
È nullo l'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni
dall'ispezione anche se sta per scadere il termine concesso all'Ufficio per la
verifica del periodo d'imposta.
La Suprema Corte afferma nuovamente come, in tema di diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'articolo 12, comma
7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente),
debba essere necessariamente interpretato nel senso che l'inosservanza del
termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento
determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la
illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è
posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il
quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e
contribuente, ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà
impositiva.
Fin qui, dunque, nulla di particolarmente innovativo visto
l’orientamento ormai consolidato in materia, espresso nel 2013 persino dalla Cassazione
a Sezioni Unite.
L’elemento “nuovo” che a mio parere è importante rimarcare nella
sentenza in argomento concerne quelle che sono le c. d. specifiche ragioni
d'urgenza atte a costituire le ipotesi eccezionali in base alle quali l’Ufficio
potrebbe evitare di aspettare il decorso dei 60 giorni prima di emettere
l’avviso di accertamento. Tutte le precedenti sentenze, infatti, restavano
abbastanza sul vago, esprimendosi in termini meramente generali al riguardo.
Con la presente pronuncia, viceversa, la Corte incomincia a fornire una prima
precisa indicazione, specificando che, in ogni caso, le “specifiche ragioni
d’urgenza” non possono di certo consistere nel fatto che l'amministrazione
finanziaria deve affrettarsi per emettere l'avviso, in quanto non ha più tempo.
Tale elemento, ad avviso di chi scrive, è particolarmente degno di nota in
quanto, finalmente, si chiarisce che la deprecabile abitudine da parte dell’Ufficio
di dare corso alle verifiche ed emettere i conseguenti avvisi di accertamento a
ridosso degli ultimi giorni dell’anno, deve essere sempre cassata, posto che
deriva da esigenze e interessi propri di quell’ufficio che certo non sono
meritevoli di tutela giuridica.
E questo, a nostro avviso, è un fondamentale punto fermo concernente
la tutela degli inviolabili diritti costituzionali dei contribuenti.
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