Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
Il
legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di
retribuzione giornaliera ai fini contributivi; tali valori devono essere
rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita. Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno
2013, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica
delle pensioni è stata pari all’ 1,1% (3), si riportano nelle tabelle A e
B i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo
di paga in corso all’ 1.1.2014.
Si ricorda che tali limiti devono
essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a €
47,58 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2014,
pari a € 500,88 mensili).
Si rammenta che non sussiste l’obbligo di
osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di
erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Cooperative sociali.
Come noto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006, si è concluso al
31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della
retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i
lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le
quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35
del D.P.R. n. 797/55 (T.U. sugli assegni familiari). Pertanto, a partire
dall’1.1.2010, anche per i lavoratori soci delle predette cooperative
trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei
lavoratori.
In ordine all’individuazione degli elementi retributivi
che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si
precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di
contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere
considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema
di calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L.
296/2006.
Retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini
dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni in argomento, occorre riferirsi a quanto disposto
dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del
1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei
salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (9). Il
limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in
argomento (10) è pari, per l’anno 2014, a € 26,44.
Rapporti di lavoro a tempo parziale.
Si
rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova
applicazione l'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, ferma
restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del
D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro
essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1,
co. 4, della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n.
61 del 2000. Dette norme stabiliscono un apposito minimale di
retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989. In linea generale,
nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento
del calcolo è il seguente: € 47,58 x 6 / 40 = € 7,14.
Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2014 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
A
decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del
lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima
fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2014
in € 46.031,00. Pertanto a decorrere dall’1.1.2014 l'aliquota
aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è
pari a € 3.835,91, da arrotondare ad € 3.836,00.
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto
dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti
dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base
all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato nella misura di 1,1%, è pari, per l'anno 2014, a € 100.123,27
che arrotondato all’unità di euro è pari a €100.123,00.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il
limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e
figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di
pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto
parametro, rapportato al trattamento minimo di € 500,88 per l'anno 2014,
risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 200,35.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2014.
Le
aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di
gennaio 2014 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate
ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26.3.1993. Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri
aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si
riportano i predetti importi per l’anno 2013, con la precisazione che
si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa = 5,29
Fringe benefit (tetto) = 258,23
Indennità di trasferta intera Italia = 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia = 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia = 15,49
Indennità di trasferta intera estero = 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero = 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero = 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) = 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) = 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) = 2.065,83
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare disponibile al link:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspxsvirtualurl=/circolari/circolare+numero+20+del+06-02-2014.htm
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