martedì 18 febbraio 2014

Benevolentiae vel affectionis causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16966 del 17/08/2005



“Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari che possono consistere nell'affectio, nella benevolentia, o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo a un personale e indiretto vantaggio.”
La pronuncia è datata ma pare opportuno rinfrescare la memoria a qualche valente funzionario che continua a basare i suoi accertamenti sintetici sulla presunzione che un professionista il quale effettui una prestazione gratuita, sia necessariamente un evasore. Se la legge prevede la presenza di altri indizi gravi, precisi e concordanti, qualche ragione ci deve pur essere.
Mi sembra che, specie in tempi di crisi come quelli attuali, scoraggiare anche quei pochi che possono e vogliono far del bene, costringendoli, dopo aver lavorato gratuitamente, a dover pure pagare un commercialista per difendersi in sede contenziosa, non sia la maniera migliore per andare incontro ai problemi di tutti i cittadini (soprattutto di quelli che, giustamente, pretendono l’obbedienza fiscale di ogni categoria).
Eh… la presunzione… davvero una brutta bestia…

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