martedì 18 marzo 2014

Compensazioni d`imposta: nuovi limiti



Tra le varie novità inserite nella Legge di Stabilità per il 2014, vi è anche quella concernente la previsione di nuovi limiti in materia di compensazioni d'imposta (credito/debito).  La legge in questione, infatti, prescrive che, a decorre dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all`IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno ottenere l`apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
A differenza di quanto accade per l`IVA, i crediti potranno comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione: quindi, dal 1° gennaio 2014 sarà possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l`obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto credito emergerà.
L`asseverazione potrà avvenire:
mediante apposizione del visto di conformità nella dichiarazione (di cui all`art. 35, co. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241/97) da parte di un intermediario abilitato;
ovvero
con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell`organo incaricato della revisione legale o del collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche delle funzioni di controllo contabile.
Attenzione perché l`articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione per l`utilizzo in compensazione di crediti inesistenti che va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. In caso di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l`importo consentito si applicherà invece la sanzione pari al 30% dell`importo indebitamente compensato.
Nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di aver operato una compensazione con credito non spettante, potrà comunque avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, ovviamente, sempre che la violazione non sia stata già individuata dall'Ufficio e comunicata al contribuente.
Con tale previsione, in pratica, lo Stato mira di fatto a diminuire i propri debiti a breve verso i contribuenti, cercando di ottenere un immediato aumento di liquidità. La ratio della norma, a noi pare, avere una qualche valenza esclusivamente dal punto di vista politico, concernente la necessità di ottenere il pareggio dei conti. Sinceramente, però, non possiamo non constatare come sarebbero ben altre le voci di spesa su cui intervenire, senza necessità di dover incidere sempre sui soliti contribuenti. 

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