Il Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti (MIT) ha
recentemente espresso un suo parere sulle soste nelle zone-blu oltre il tempo
tariffario pagato. In tale parere, il Ministero riconosce che l’eventuale
evasione tariffaria per il prolungamento della sosta oltre il termine del
“ticket” non configura una violazione alle norme del Codice della strada, bensì
una mera inadempienza contrattuale da perseguire secondo le procedure iure
privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o
concessionario.
In altri termini, il Ministero conferma quindi che il Codice
della strada non contempla una sanzione amministrativa per il caso in cui il
guidatore paghi una determinata tariffa oraria, esponga il ticket in modo
visibile ma poi sosti per più tempo.
Secondo il MIT, la sanzione amministrativa rimane invece
applicabile nei due casi previsti dal Codice della strada, cioè laddove la
sosta sia permessa per un tempo limitato (come nelle strisce bianche con
obbligo di esposizione del disco orario), e laddove esista il dispositivo di
controllo della durata della sosta e sia fatto obbligo di porlo in funzione.
Per il parcheggio nelle zone-blu la multa (nella sua
accezione di sanzione amministrativa) è quindi
erogabile nella sola ipotesi di non aver pagato la tariffa o, comunque,
di non aver esposto la ricevuta sul cruscotto, e non invece nella diversa
ipotesi di aver lasciato la vettura oltre l’orario prestabilito.
In questa seconda ipotesi (parcheggio oltre l’orario del
ticket), i Comuni, come riconosciuto dal MIT, possono richiedere esclusivamente
il recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali
stabilite da apposito regolamento comunale.
Riepilogando, quindi, il parere del Ministero conferma che
l’extra-time sulle strisce blu non configura un illecito amministrativo da
sanzionare in applicazione del Codice della strada, ma è invece un semplice
inadempimento contrattuale, eventualmente da perseguire secondo le regole proprie
di tale tipologia di inadempimenti (di natura privatistica e non
amministrativa).
Tale interpretazione è di particolare interesse (al di là
delle ovvie questioni di carattere pratico) in quanto viene ad assumere
rilevanza in campo tributario, posto che, data la natura giuridica di tale
tipologia di sanzioni, le stesse, rebus sic stantibus, diventano integralmente
deducibili dal reddito imponibile maturato nell’anno di competenza.
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