La sentenza della Corte di Cassazione n. 665/2014 consolida
l’orientamento già espresso nel 2010 e nel 2013 (in tale ultima occasione, a
Sezioni Unite), in base al quale: “La cancellazione volontaria dal registro
delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica
l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente
agire o essere convenuta in giudizio”. Ciononostante, occorre registrare come l’Agenzia
delle Entrate continui spesso a chiamare in giudizio le società estinte. Al
riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare:
1.
si
determina un evento interruttivo del processo se l’estinzione della società si
verifica in corso di giudizio e lo stesso può continuare solo attraverso un
atto di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci;
2.
se
l’evento estintivo della società non venisse fatto rilevare in giudizio,
l’eventuale impugnazione della sentenza deve essere indirizzata o provenire, a
pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla
società estinta (la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva,
si trasferisce automaticamente, ex art. 110 Cod. Proc. Civ.);
3.
non
solo i soci, ma anche il liquidatore della società può essere chiamato a
rappresentare la società estinta.
La Cassazione afferma: “La nullità assoluta delle sentenze di
primo e secondo grado, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio, per carenza di legittimazione attiva della parte privata ab origine.
Con la conseguenza che, ancorché l’ex liquidatore della società cancellata non
avesse eventualmente impugnato i pronunciamenti, nessun pregiudizio poteva
comunque derivarne, atteso che nessuna esecuzione forzata era possibile
promuovere a carico della stessa società estinta”.
In ogni caso, occorre evidenziare come, ai sensi dell’art.
2495 cod. civ., i soci e i liquidatori possano essere chiamati a rispondere dei
crediti non soddisfatti di una società estinta. In tal caso, l’Agenzia delle
Entrate non può notificare direttamente la cartella di pagamento emessa nei
confronti della società, ai soci o all’ex liquidatore della società stessa, ma
dovrà prima obbligatoriamente accertare la responsabilità di questi ultimi
attraverso un atto separato.
Nessun commento:
Posta un commento